E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata per sei anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. 6 La Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonche' dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela dei diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 23-terdecies) che "Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data".

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1995

    Illegittimità dichiarata
    24 febbraio 1995

    L'assunto interpretativo su cui si basa la censura di incostituzionalità mossa all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo cui i pareri e le decisioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge potrebbero essere adottati senza garanzie procedimentali, non può essere condiviso. A parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi dalle disposizioni del comma quarto dello stesso articolo circa l'acquisizione di dati, le informazioni e le audizioni, previste con espresso riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni sindacali e alle imprese, non v'è dubbio, infatti, che anche per l'attività della Commissione di garanzia trovano applicazione, oltre al canone generale "audiatur et altera pars', il principio del giusto procedimento e l'obbligo di immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Di conseguenza, riguardo all'attività valutativa della Commissione di garanzia, di cui all'art. 13, lett. c), della legge n. 146, in ordine alle misure afflittive a carico delle organizzazioni sindacali inadempienti - in rilievo nel caso di specie - deve ritenersi imposta - anche per un'ovvia esigenza di bilanciamento del potere del datore di lavoro - la partecipazione dei destinatari di tali misure, con facoltà, per i medesimi, di presentare memorie e documenti: una diversa lettura della norma, quand'anche non smentita da disposizioni regolamentari interne, colliderebbe certamente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146). - S. n. 197/1994. In particolare, riguardo alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, v. S. n. 311/1994, e riguardo al principio del giusto procedimento, v. la precedente massima D. red.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost. · Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/1991

    Questione infondata
    28 gennaio 1991

    La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, è un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. È quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non può costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinché la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non è, pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettività, tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicità degli interventi, esso può comportare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 12 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 13 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art12 · fonte su Normattiva