All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto e' sostituito dal seguente: "Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero".

Testo vigente dal 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art15 · fonte su Normattiva