Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 2000 al 2 agosto 2018. Leggi il testo vigente →

L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, e' esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l 'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

Testo in vigore dal 26 aprile 2000 al 2 agosto 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/2008

    Questione inammissibile
    10 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, in riferimento agli articoli 3, 39 40 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono, a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze in adesione ad astensioni collettive proclamate dai propri organismi sindacali, l'imposizione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte del lavoratore dipendente. Poiché tali norme vengono censurate senza specificare la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti, viene ad essere sostanzialmente invocata una pronuncia di carattere additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'impossibilità, per la Corte costituzionale, di adottare pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007. - Identica questione sollevata dal medesimo rimettente è stata dichiarata inammissibile con la citata ordinanza n. 116/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 116/2008

    Questione inammissibile
    24 aprile 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevedono l'imposizione a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze, in adesione ad astensioni collettive proclamate dagli organismi sindacali dell'Avvocatura, di oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio dal lavoratore dipendente. Il rimettente non specifica, se non a titolo meramente esemplificativo, la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti e, sostanzialmente, invoca una sentenza additiva, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'inammissibilità di pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore v., citate, ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art2bis · fonte su Normattiva