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Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocita' gli Stati in cui e' in vigore una normativa che:

  • a)((disciplini l'esplorazione e la coltivazione)) delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;
  • b)riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;
  • c)escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge. La qualita' di Stato che assicura la reciprocita' e' riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualita'. Nelle intese di cui al precedente comma sara' perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6. I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocita' sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art16 · fonte su Normattiva