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L'indennita' di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per la attribuzione dell'indennita' stessa, le modalita' e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839. Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennita' sono stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000 per quello celibe. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)). Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 16 dicembre 2010
