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Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A purche' il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il prescritto titolo di studio. Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potra' essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale e' assegnato. Il predetto personale, qualora per documentata attivita' lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 26 agosto 1962
