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Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A purche' il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il prescritto titolo di studio. Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potra' essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale e' assegnato. Il predetto personale, qualora per documentata attivita' lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1962, n. 1113
1La L. 27 luglio 1962, n. 1113 ha disposto (con l'art. 3) che "Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1 ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze"; (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto "Ardizzone Gioeni" di Catania, e' inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purche' il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il prescritto titolo di studio".
Testo in vigore dal 26 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
