Le Giunte, le Commissioni o i Comitati menzionati nell'art. 3, che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti, s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore della legge stessa, qualora il Ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformita' agli ordinamenti professionali vigenti. In ogni caso le Giunte, le Commissioni o i Comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino all'entrata in vigore della presente legge, salva la facolta' del Ministro per la grazia e giustizia, di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art10 · fonte del testo