La disposizione di cui all'art. 1 avra' effetto dal 1° luglio La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell'art. 3, e' proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, e' proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art9 · fonte del testo