Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 14 — Funzioni dei collegi regionali

Spetta all'assemblea del collegio regionale:

  • a)eleggere il direttivo;
  • b)approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
  • c)pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. Spetta al direttivo del collegio regionale:
  • a)svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
  • b)vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
  • c)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;
  • d)dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide;
  • e)collaborare con le competenti autorita' regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
  • f)organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
  • g)contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
  • h)stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  • i)svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art14 · fonte su Normattiva