Gli ingegneri, gli architetti, ((...)) i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industrali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 15 febbraio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1938 al 15 febbraio 2008. 2 parole tolte.

Gli ingegneri, gli architetti, tolto: i chimici,aggiunto: ... i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art1 · fonte del testo