Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, e' di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1122~art1 · fonte del testo