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L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, e' di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Testo in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1122~art1 · fonte del testo