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A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilita', economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonche' le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • a)abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;
  • b)abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
  • c)abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2ª o, per quanto concerne gli istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti;
  • d)non esercitino altra attivita' professionale.

Testo in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1122~art2 · fonte del testo