Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministero della pubblica Istruzione e' autorizzato a stabilire con ordinanza le modalita' ed i criteri per la nomina e la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonche' la ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi. Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

Testo in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1122~art5 · fonte del testo