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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, valutato in lire 2.041.400.000 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, valutato in lire 8.407.600 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010
