Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella, prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50. E' ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi. Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art11 · fonte del testo