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La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella, prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50. E' ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi. Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
