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L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Capo della polizia, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta, come all'articolo 10. Se il giudizio e' negativo ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art18 · fonte del testo