Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1965 al 20 agosto 1969. Leggi il testo vigente →
Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati. Ai vincitori del concorso e' attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33, computando per intero l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi e per un terzo quello in precedenza reso quali musicanti aggregati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 20 agosto 1969
