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Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati. ((Ai vincitori del concorso e' attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 33)).
Testo in vigore dal 20 agosto 1969 al 16 dicembre 2010
