Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale
Art. 5 — Organizzazione strumentale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie. L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la, ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
