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I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie. L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la, ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art5 · fonte del testo