I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge. Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di eta', i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonche' gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9. Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di eta', le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali e' valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio nelle scuole materne non statali e' valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi. Possono altresi' partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art2 · fonte su Normattiva