Art. 18 — Surrogazione dell'organo collegiale
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Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o piu' argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo e' costituito. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
