Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Art. 18 — Surrogazione dell'organo collegiale

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Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o piu' argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo e' costituito. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 539/1990

    Questione infondata
    14 dicembre 1990

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del Disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52, e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione d…

    Art. 51 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art18 · fonte su Normattiva