Art. 2 — Collocamento in agricoltura
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Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 1 dicembre 1996
