Art. 4 — Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego
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All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone". La commissione centrale per l'impiego, e' integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonche' delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attivita' che detto personale e' chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
