Art. 6 — Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali
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Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonche' ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge e' corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalita' e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
