Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Art. 9 — Obblighi di informazione a carico delle imprese

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La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e' consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.

Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art9 · fonte su Normattiva