Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;83~artunico · fonte del testo