Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.
Abrogato dal 27 dicembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.
Abrogato dal 27 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1960 al 27 dicembre 2000. 96 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N. 367
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art12 · fonte del testo