Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.
Abrogato dal 27 dicembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.
Abrogato dal 27 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1960 al 27 dicembre 2000. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, e' necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare. E' comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N. 367
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art5 · fonte del testo