Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Testo vigente dal 1 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art3 · fonte del testo