Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitu' militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo. Tuttavia, allorche' trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati. Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Testo vigente dal 1 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art7 · fonte su Normattiva