Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio. La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento. Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata. Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla A innovato circa la facolta' attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art4 · fonte del testo