E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Testo vigente dal 1 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art10 · fonte del testo