Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non e' richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia. I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonche' i Consorzi autonomi dei porti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art8 · fonte del testo