Art. 3 — Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE
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L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE e' per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
- a)assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- b)fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
- c)notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
- d)agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma, purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
- e)dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
- f)favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 1999
