Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita' territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art5 · fonte su Normattiva