Norme sulla circolazione dei beni culturali

Art. 7 — Pagamento dell'indennizzo

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L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art7 · fonte su Normattiva