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Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennita' di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonche' di parametri di operativita' aziendale stabiliti in via generale. Il Ministro del tesoro determina altresi', con proprio decreto, le modalita' per la corresponsione dell'indennita' di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma. E' vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-17;115~art1 · fonte del testo