Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente puo' disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenita'.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
