I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art16 · fonte del testo