Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 185/2014

    Altra decisione
    25 giugno 2014

    dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice della sezione civile del Tribunale ordinario di Firenze, nei confronti della Camera dei deputati, indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe TESAURO, Red…

    Art. 68 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 268/1990

    Questione inammissibile
    25 maggio 1990

    L'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza emesse dal giudice "a quo" e non dalla Corte costituzionale, onde è del tutto irrilevante - e come tale manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, in quanto non consentirebbe la riproposizione, da parte del medesimo giudice nello stesso grado di giudizio, della questione decisa con pronuncia interpretativa di rigetto.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 137 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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  • Sentenza n. 451/1989

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 1989

    L'art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, preclude la riproponibilita della medesima questione di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia "natura decisoria"; pertanto, esso non osta all'esame nel merito della questione - riproposta dal medesimo Tribunale - concernente la composizione della sezione speciale per i tributi locali della g.p.a., questione dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (per difetto di rilevanza) in dipendenza di una mera lacuna della (prima) ordinanza di rimessione. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e relativa all'art. 24, comma secondo, della legge n. 87 cit., in quanto precluderebbe in ogni caso la riproposizione, nel medesimo grado di giudizio, della questione dichiarata manifestamente inammissibile). - O.nn. 164/1987, 536 e 930/1988; nonché O.n. 332/1987 (dichiarativa della manifesta inammissibilità della questione concernente la g.p.a. - sezione speciale tributi locali).

    Art. 24 cost. · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (22)

Se ne mostrano 13 su 22, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art24 · fonte del testo