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L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa e' esercitata davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art51 · fonte del testo