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La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art10 · fonte su Normattiva