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Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, ((18, 19, 20)) nulla e' innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonche' alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 9 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art27 · fonte su Normattiva