Art. 5 — Documentazione mediante semplice esibizione
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Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualita' personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identita' personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
