Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualita' personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identita' personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art5 · fonte su Normattiva