Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 7 — Copie autentiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001
