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Nell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e terzo sono abrogati. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C". "La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione". Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art10 · fonte del testo