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Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente".
Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993
